Sez. L, Sentenza n. 3172 del 05/03/2002 (Rv. 552832 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti di servizi da parte di enti pubblici organizzati con criteri di imprenditorialità - Disciplina ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Applicabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'art. 3 legge n. 1369 del 1960, che prevede il divieto di appalto di mano d'opera e la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti verso i propri dipendenti, trova applicazione anche per gli appalti di servizi da parte di enti pubblici organizzati con criteri di imprenditorialità, atteso che anche nei confronti di questi ultimi assumono rilievo le finalità dell'anzidetta disciplina, volta a reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)