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Sez. L, Sentenza n. 243 del 10/01/2003 (Rv. 559599 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore ex art. 3 della legge n. 1369 del 1960 - Applicabilità agli enti pubblici territoriali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559599-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

L'art. 3 della legge n.1369 del 1960, che prevede il divieto di appalto di manodopera e la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti verso i propri dipendenti, non può trovare applicazione per i contratti di appalto conclusi da enti pubblici territoriali (nella specie, un comune), atteso che il sistema di garanzie previsto da detta legge, volta a reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, è esteso alle aziende di stato e agli enti pubblici solo nel caso in cui questi ultimi siano organizzati con criteri di imprenditorialità

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)