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Sez. F, Sentenza n. 34284 del 28/07/2015 Ud. (dep. 06/08/2015) Rv. 264484 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Calcestruzzo in esubero rispetto alla consegna - Disciplina dei sottoprodotti - Esclusione - Conseguenze - Trattamento del materiale in vista di eventuale reimpiego nel processo produttivo - Attività di recupero - Autorizzazione - Necessità.
Stato
decisa il 2015-07-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264484-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, il materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela, e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe, ha natura di rifiuto e non di sottoprodotto; ne deriva che il trattamento del predetto materiale, necessario per il suo eventuale reimpiego nella produzione di calcestruzzo, costituisce attività di recupero soggetta ad autorizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)