Sez. F, Sentenza n. 34284 del 28/07/2015 Ud. (dep. 06/08/2015) Rv. 264484 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Calcestruzzo in esubero rispetto alla consegna - Disciplina dei sottoprodotti - Esclusione - Conseguenze - Trattamento del materiale in vista di eventuale reimpiego nel processo produttivo - Attività di recupero - Autorizzazione - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, il materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela, e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe, ha natura di rifiuto e non di sottoprodotto; ne deriva che il trattamento del predetto materiale, necessario per il suo eventuale reimpiego nella produzione di calcestruzzo, costituisce attività di recupero soggetta ad autorizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)