Sez. 3, Sentenza n. 7899 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/02/2015) Rv. 262748 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Sottoprodotto - Diretta riutilizzazione senza ulteriore trattamento - Necessità - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
È definibile sottoprodotto ex art. 184 bis, D.Lgs. n. 152 del 2006, come tale escluso dalla disciplina penale dei rifiuti, qualsiasi sostanza che origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante sebbene non ne costituisca la finalità, e che sia certamente destinata ad un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l'ambiente, senza necessità di un ulteriore trattamento. (Fattispecie relativa a sale residuato dalla salagione delle carni, riutilizzato per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)