Sez. 3, Sentenza n. 42338 del 09/07/2013 Ud. (dep. 15/10/2013) Rv. 257733 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Fanghi di cemento - Disciplina dei sottoprodotti - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I fanghi di cemento ottenuti dal lavaggio delle betoniere sono qualificabili come rifiuti e non rientrano nella categoria dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis D.Lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di materiali non provenienti da un processo produttivo, ma da sottoporre, per l'eventuale riutilizzo, ad ulteriore trattamento di pulitura diverso dalla normale pratica industriale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 CORTE COST., Legge 30/12/2008 num. 210 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)