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Sez. L, Sentenza n. 27674 del 20/12/2011 (Rv. 620916 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223 del 1991 - Natura previdenziale della prestazione - Fondamento - Conseguenze - Termine di decadenza previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e succ. modif. - Applicabilità - Ambito.
Stato
decisa il 2011-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620916-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 configura una prestazione previdenziale che resta regolata, ai sensi dei commi 8 e 12 della medesima disposizione, dalla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile", e che, in forza del comma 7 dell'art. 6 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, non può essere oggetto di cumulo con la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che la relativa istanza va presentata, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, o dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia su di esso, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza che assumano rilievo il richiamo operato all'art. 37 della legge n. 88 del 1989, che mira solo ad individuare la gestione a carico della quale vengono posti gli oneri finanziari, né, ove la corresponsione avvenga anticipatamente ed in una unica soluzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, l'assunzione della natura di contributo finanziario, atteso l'espresso rinvio "in quanto applicabile" compiuto dal successivo comma 7 alla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria".

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 24, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 37, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)