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Sez. L, Sentenza n. 24828 del 24/11/2011 (Rv. 619825 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Natura previdenziale - Conseguenze - Accordo transattivi in deroga alla legge - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619825-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all'art. 7, legge n. 223 del 1991, configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale. Ne consegue che è nullo per frode alla legge - in quanto modificativo della disciplina legale che regola i tempi, le modalità e i requisiti oggettivi che presiedono all'erogazione della suddetta indennità - l'accordo transattivo tra il datore di lavoro e il lavoratore, con il quale, a seguito del licenziamento di quest'ultimo, le parti avevano concordato l'impegno del datore di lavoro di attivare la procedura di mobilità con reintegra del lavoratore, ma con sospensione della prestazione lavorativa fino alla data di stipula dell'accordo sindacale sulla messa in mobilità, nel cui ambito doveva essere indicato il nominativo del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)