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Sez. 3, Sentenza n. 779 del 05/02/1979 (Rv. 396963 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - APPELLO PRINCIPALE TENDENTE AD OTTENERE UNA LIMITAZIONE DELLA PRETESA RISARCITORIA AVANZATA DALL'APPELLATO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA TENDENTE AD OTTENERE UN MAGGIORE INDENNIZZO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396963-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - APPELLO PRINCIPALE TENDENTE AD OTTENERE UNA LIMITAZIONE DELLA PRETESA RISARCITORIA AVANZATA DALL'APPELLATO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA TENDENTE AD OTTENERE UN MAGGIORE INDENNIZZO - AMMISSIBILITA.*

L'impugnazione incidentale tardiva e ammissibile quando l'interesse a proporla nasca dall'impugnazione principale, quando cioe costituisca una controimpugnazione, caratterizzata dal fatto di provenire dalla parte contro la quale e stata proposta l'impugnazione principale, dal fatto di essere diretta contro l'impugnante principale ed, infine, dal fatto di investire lo stesso capo della sentenza investito dalla impugnazione principale o altro capo che con il primo si trovi in rapporto di dipendenza o di connessione. Ove, pertanto, l'appellante principale abbia richiesto una limitazione della pretesa risarcitoria avanzata dall'appellato, e ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da quest'ultimo e tendente ad ottenere un maggiore indennizzo del giudice, atteso il rapporto di connessione di questa impugnazione con quella formulata dall'appellante principale, essendo entrambe dirette ad una modificazione del quantum liquidato dal giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)