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Sez. 1, Ordinanza n. 1342 del 20/01/2011 (Rv. 616219 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Operazioni di vendita con incanto - Liquidazione dei compensi al notaio delegato - Disciplina - Art. 2 D.M. Giustizia n. 313 del 1999 - Applicabilità - Disapplicazione per contrasto con prontuario interregionale notarile - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616219-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di liquidazione del compenso al notaio, delegato dal giudice delegato alle operazioni di vendita all'incanto di beni fallimentari, trovano applicazione le norme di cui all'art. 2 del D.M. Giustizia n. 313 del 1999 (emesso in attuazione della legge n. 302 del 1998), senza possibilità di disapplicazione delle stesse se in contrasto, come nella specie, con le tariffe recepite in un prontuario compilato da un comitato interregionale notarile; infatti la disapplicazione del regolamento è legittima qualora questo sia in contrasto con una fonte di diritto sovraordinata e non pure quando l'atto normativo ad esso poziore consista nella delibera di un organo professionale, privo di vincolatività al di fuori di un recepimento consensuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/05/1999 num. 313 art. 2, Legge 03/08/1998 num. 302 CORTE COST., Preleggi art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)