Sez. 1, Sentenza n. 19888 del 13/10/2005 (Rv. 585189 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento - Liquidazione del compenso - Decreto del giudice delegato - Natura - Carattere meramente ricognitivo - Esclusione - Provvedimento di natura giurisdizionale destinato a produrre effetti di giudicato - Configurabilità - Mezzi di impugnazione - Reclamo "ex" 26 legge fall. - Ammissibilità - Accertamento del credito tramite procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il decreto con il quale il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25 n. 7 legge fall.), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, lungi dall'assumere carattere meramente ricognitivo, concreta un provvedimento di natura giurisdizionale destinato a statuire sul diritto dell'incaricato in maniera irretrattabile e con gli effetti propri della cosa giudicata, suscettibile di impugnazione unicamente con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell'art. 26 legge fall., senza che possa trovare applicazione, nel caso di contestazione sull'entità del compenso dovuto, la diversa regola in forza della quale anche il debito cosiddetto "di massa", che sia controverso, deve essere accertato attraverso il procedimento di verificazione previsto dagli artt. 93 e 101 legge fall., in quanto unico idoneo a realizzare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha quindi confermato la decisione della Corte di merito, che aveva ritenuto preclusa l'azione promossa, nella forma dell'insinuazione tardiva di credito, da un legale del fallimento al fine del riconoscimento del diritto ad un compenso maggiore di quello liquidatogli dal giudice delegato ai sensi dell'art. 25 n. 7 legge fall., con provvedimento non tempestivamente impugnato dall'interessato mediante reclamo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)