Sez. 1, Sentenza n. 3559 del 09/12/1971 (Rv. 355236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - IN GENERE - DISTINZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI CON IL RITO ORDINARIO E SENZA LA PRESENZA DEL PM - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE PER NULLITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - IN GENERE - DISTINZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI CON IL RITO ORDINARIO E SENZA LA PRESENZA DEL PM - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE PER NULLITA - ESCLUSIONE.*
Secondo il vigente ordinamento processuale, la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di Competenza, ma di semplice diversita di rito. E poiche lo stesso rito non e essenziale per la validita del giudizio, non e ammissibile denunzia in Cassazione per nullita di giudizio qualora la Corte di appello abbia giudicato in Sede ordinaria, anziche in funzione di magistratura del lavoro ed inoltre anche la mancata partecipazione del pubblico ministero, che costituisce un corollario dell'adozione del rito speciale in fase di appello, non puo dare motivo ad impugnazione o essere rilevata dall'ufficio. (V 1378'68, mass n 332989; 383'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 458, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)