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Sez. 2, Sentenza n. 709 del 11/12/1996 Ud. (dep. 31/01/1997) Rv. 206868 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTI ECCETTUATI | Dichiarazioni rese in assenza del difensore nei confronti di coimputato per fatti diversi nel medesimo processo - Utilizzabilità per le richieste al giudice del dibattimento - Limiti.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206868-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTI ECCETTUATI

In tema di attività integrativa di indagine, che l'art. 430 cod. proc. pen. consente di compiere al pubblico ministero anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, con esclusione comunque degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, deve ritenersi legittima ed utilizzabile per le richieste da formulare al giudice del dibattimento l'assunzione, da parte del pubblico ministero ed in assenza del difensore, delle dichiarazioni di un imputato concernenti fatti ascritti esclusivamente ad altro imputato nel medesimo processo, e ciò in quanto in ordine al predetto atto il dichiarante assume la veste di persona informata sui fatti e rispetto ad esso non è quindi ipotizzabile l'assistenza del difensore. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che in ogni caso legittimato a proporre l'eccezione di inutilizzabilità dell'atto in questione è unicamente l'imputato dichiarante e non già il coimputato nei cui confronti le dichiarazioni sono state rese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)