Sez. 2, Sentenza n. 6726 del 28/03/1995 Ud. (dep. 08/06/1995) Rv. 201772 - 01
Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - Successive indagini del pubblico ministero - In genere | Dichiarazioni raccolte dall P.G. dopo l'apertura del dibattimento - Utilizzabilità per le contestazioni - Condizioni.
Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - Successive indagini del pubblico ministero - In genere
Rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 430 cod. proc. pen., che disciplina lo svolgimento di attività integrativa di indagine, le dichiarazioni, rese da un teste successivamente all'apertura del dibattimento ed assunte dalla polizia giudiziaria, purché acquisite dal pubblico ministero; ne consegue che tali dichiarazioni possono legittimamente essere utilizzate per le contestazioni nel corso del dibattimento, a condizione che le altre parti siano state poste in grado di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell'art. 430, comma secondo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 433, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 433, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)