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Sez. 3, Sentenza n. 7171 del 21/03/1980 Ud. (dep. 03/06/1980) Rv. 145528 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DISCIPLINA STABILITA DALLE NORME SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE - INOSSERVANZA - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145528-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DISCIPLINA STABILITA DALLE NORME SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE - INOSSERVANZA - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati regolati ex novo dalla legge 5 agosto 1978, n 457 (norme per l'edilizia residenziale) che, nell'art 31, primo comma, lettera b), ne ha dato la definizione e nell'art 48 ne ha stabilito la disciplina sostituendo la licenza del sindaco ad eseguire i lavori alla concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n 10. Ad essi non e, pertanto, applicabile alcuna norma della legge n 10 del 1977 e, di conseguenza, non puo neppure trovare applicazione l'art 17 lettera a) che sanziona l'inosservanza delle norme della stessa legge, sicche deve concludersi che l'inottemperanza all'art 48 citato non e prevista dalla legge come reato.*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)