Sez. L, Sentenza n. 911 del 02/02/1996 (Rv. 495683 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deduzione della questione relativa alla congruità della sanzione - Obblighi conseguenti del giudice dell'opposizione - Controllo della motivazione dell'atto sul punto - Esclusione - Determinazione della sanzione ex art. 11 legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Deduzione dell'eccessività della sanzione - Liquidazione di una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale - Congruità - .
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n.689, e, ove l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale(trattandosi anche di valutazione conforme al criterio normativamente stabilito in via generale dall'art. 203, terzo comma, del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, per gli illeciti previsti dal nuovo codice della strada).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)