Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 10/08/2002 (Rv. 556888 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" - Modifica dell'art. 1938 cod. civ. per effetto della legge n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Rapporti fideiussori senza limitazione di importo in corso al momento della entrata in vigore della innovazione - Credito concesso al debitore principale in epoca successiva - Operatività della garanzia - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
Nel caso di fideiussione "omnibus" senza limitazione di importo, stipulata anteriormente, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1992, n.154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - la riconosciuta irretroattività della legge n. 154 del 1992 non implica l'ultrattività della disciplina precedente, che continua ad operare con esclusivo riferimento alla garanzia prestata per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)