Sez. 1, Sentenza n. 16705 del 07/11/2003 (Rv. 567946 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Modifica dell'art. 1938 cod. civ. per effetto della legge n. 154 del 1992 - Credito concesso al debitore principale in epoca anteriore - Efficacia retroattiva della novella - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
In tema di fideiussione "omnibus", lo "ius superveniens" di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 - che, novellando l'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito -, non incide sulla fideiussione, anteriormente stipulata, allorché le obbligazioni principali, cui la garanzia fideiussoria accede, siano anch'esse sorte anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 154 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)