Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 17/04/2003 (Rv. 562252 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" - Modifica dell'art. 1938 cod. civ. per effetto della legge n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Rapporti fideiussori senza limitazione di importo in corso al momento della entrata in vigore della innovazione - Credito concesso al debitore principale in epoca successiva - Operatività della garanzia - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
Nel caso di fideiussione "omnibus" senza limitazione di importo, stipulata anteriormente, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - , la banca conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti a carico del debitore principale prima di tale data e non anche per quelli successivi, per i quali occorre, invece, una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Cod. Civ. art. 1937, Cod. Civ. art. 1938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)