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Sez. 3, Sentenza n. 17302 del 05/03/2014 Cc. (dep. 18/04/2014) Rv. 261503 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE | Importazione temporanea di mezzi di trasporto - Utilizzo da parte di persona stabilita nel territorio doganale - Esonero dai dazi di importazione - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261503-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE

In tema di contrabbando doganale, la disposizione di cui all'art. 561, comma secondo del regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, deve essere interpretata nel senso che l'esonero totale dai dazi di importazione, per i mezzi di trasporto adibiti ad uso privato da parte di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Unione Europea, è concesso solo se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego o di lavoro che lega la persona al proprietario del veicolo stabilito fuori da detto territorio.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 561, DPR 26/10/1972 num. 72 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)