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Sez. 3, Sentenza n. 19616 del 26/03/2014 Cc. (dep. 13/05/2014) Rv. 259755 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE | Importazione temporanea di mezzi di trasporto - Delitto di contrabbando doganale - Configurabilità - Termine di importazione temporanea - Interruzione per sopravvenuta inutilizzabilità del mezzo - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259755-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE

Il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione quando siano cessate le condizioni previste dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per tale importazione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi fissato dalla legge ai fini della permanenza dei mezzi sul suolo nazionale. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che il predetto termine è interrotto solo se l'interessato dà comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dell'inutilizzabilità del mezzo di trasporto e che, comunque, la sospensione del termine non opera in caso di sequestro richiesto da privati).

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. 23/01/1973 num. 43 art. 216, Decr. Pres. Rep. 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Legge 03/11/1961 num. 1553, Legge 26/10/1995 num. 479, Tratt. Internaz. 18/05/1956, Tratt. Internaz. 26/06/1990, Regolam. Commissione CEE 04/05/2001 num. 993 art. 562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)