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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 665 del 12/01/2017 (Rv. 642556 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda infondata – Causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo – Esclusione - Consapevolezza originaria o sopravvenuta dell'infondatezza della domanda – Necessità - Contenuto.
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642556-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all'uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria - allorché proponga una lite temeraria - o sopravvenuta, - ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole - come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)