Sez. L, Sentenza n. 9595 del 01/10/1997 (Rv. 508440 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE | Esenzione - Sentenza n. 370 del 1985 della Corte Costituzionale - Effetti - Diritto al rimborso dei contributi versati - Termine di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83 del 1989 - Applicabilità - Dubbi di illegittimità costituzionale - Infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE
In tema di rimborso di somme versate a titolo di contributi agricoli, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma secondo della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1978, n. 41, nella parte in cui escludevano l'esenzione dal pagamento dei detti contributi per il personale impiegato nei terreni dei comuni dichiarati "montani" situati ad una altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare (sent. n. 370 del 1985 della Corte Costituzionale), il diritto al rimborso dei contributi versati resta assoggettato al termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria fissato, dall'art. 22 del decreto - legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in centoventi giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento divenuto definitivo a seguito dell'esperimento del ricorso amministrativo previsto nell'art. 17 dello stesso decreto, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, trattandosi di un termine di decadenza sostanziale, e senza che la norma di previsione di tale specifico termine dia luogo a dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, non essendo ignote nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni previsti dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche nella legge 1 giugno 1991, n. 166, successivamente ridotti a tre e un anno dal decreto - legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 o i termini, assoggettati ad analogo regime benché qualificati come termini prescrizionali, di cui agli articoli 104, 111 e 112 del d.P.R.30 giugno 1965, n. 1124, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 28/02/1978 num. 41 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)