Sez. L, Sentenza n. 1850 del 19/04/1989 (Rv. 462527 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - ESENZIONE - SENTENZA N. 370 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - TERMINE DI DECADENZA DALL'AZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA ESENZIONE - RILEVANZA - NATURA SOSTANZIALE - SANATORIA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - ESENZIONE - SENTENZA N. 370 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - TERMINE DI DECADENZA DALL'AZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA ESENZIONE - RILEVANZA - NATURA SOSTANZIALE - SANATORIA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - ESCLUSIONE.*
La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 - che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, nella parte in cui non prevedono che l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura si estenda anche ai territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare - incide sui rapporti previdenziali pendenti alla data della pronuncia, mentre non spiega alcun effetto in ordine a quelli esauriti sia per intervenuto giudicato sia per avverata prescrizione del diritto sia per il decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'Azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto all'esenzione; tale termine è fissato, ai sensi dell'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 (convertito, con modifiche, dalla legge 11 marzo 1980 n. 83), in centoventi giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento divenuto definitivo a seguito dell'esperimento del ricorso amministrativo previsto dall'art. 17 dello stesso decreto e, avendo natura sostanziale in quanto relativo al compimento di atto di Esercizio del diritto soggettivo all'esenzione dal pagamento dei contributi, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 9 della legge n. 533 del 1973. (V 3197/88, mass n 458650; (V 7109/86, mass n 449190; (V 4813/86, mass n 447515; (V 2954/84, mass n 435000; (V 139/84, Corte cost.; (V 2588/70, mass n 348961).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)