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Sez. 2, Sentenza n. 26592 del 17/12/2009 (Rv. 611154 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Valore della causa - Determinazione - Cause relative a rapporti obbligatori - Criteri - Contratto di vendita - Principio affermato dalla S.C. ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., nella disciplina anteriore al d. lgs. n. 40 del 2006.
Stato
decisa il 2009-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611154-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Poichè il valore delle cause relative ai rapporti obbligatori dev'essere determinato, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. civ., in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, con riferimento ad un contratto di vendita, l'entità economica in contestazione comprende le obbligazioni sia del venditore che del compratore, speculari tra loro, con la conseguenza che se il primo agisca per il pagamento del prezzo e il secondo chieda la consegna del bene compravenduto, tale domanda non comporta un aumento del valore della causa per sommatoria dell'entità economica del bene a quella del prezzo richiesto "ex adverso", rappresentando esse due diverse indicazioni dell'unico valore oggetto del contratto dedotto in contestazione. (Principio affermato dalla S.C. ai fini della determinazione del regime di impugnazione di una sentenza del giudice di pace cui era applicabile il codice di rito nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)