Sez. 1, Sentenza n. 21945 del 24/10/2011 (Rv. 620228 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Affittuario di fondo acquisito illecitamente dalla P.A. - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Accordo sulla misura dell'indennità di cui all'art. 17 legge n. 865 del 1971 - Irrilevanza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità di fondi rustici, l'affittuario che sia costretto ad abbandonare il fondo per un fatto illecito della P.A., o per occupazione acquisitiva, ha diritto al risarcimento del danno subito e non all'indennità prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971; né rileva l'eventuale accordo raggiunto sulla misura dell'indennità stessa, la cui definitiva efficacia è subordinata all'effettiva emissione del decreto di espropriazione né tale accordo determina l'immediata perdita del diritto del fittavolo alla coltivazione del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)