Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 269491 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Legge n. 68 del 22 maggio 2015 - Delitti contro l'ambiente - Art. 452 - Bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - Abusività della condotta - Significato - Conseguente - Condotta causale autonomamente e penalmente sanzionata - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. (Fattispecie di inquinamento di corso d'acqua cagionato da un accumulo di reflui - penalmente irrilevanti singolarmente considerati, essendo inferiori ai valori limite stabiliti nel D.Lgs. n. 152 del 2006 - provenienti da impianto di depurazione privo di autorizzazione allo scarico).
Riferimenti normativi: Legge 22/05/2015 num. 68, Cod. Pen. art. 452 bis, Cod. Pen. art. 452 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)