Sez. 3, Sentenza n. 44449 del 15/10/2013 Cc. (dep. 04/11/2013) Rv. 258326 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Attività organizzata per il traffico illecito - Elementi costitutivi - Abusività della gestione - Significato - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di traffico illecito di rifiuti, il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di un "residence" turistico, disposto sulla base di mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)