Sez. 3, Sentenza n. 28732 del 27/04/2018 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273565 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Delitti contro l'ambiente - Art. 452-bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - Abusività della condotta - Significato - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68), comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative. (Fattispecie relativa alla captazione di acqua pubblica di un lago ad uso privato, in violaizone dell'art. 17 R.D. n. 1775 del 1933).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 bis, Legge 22/05/2015 num. 68, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)