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Sez. 2, Sentenza n. 13103 del 23/12/1995 (Rv. 495203 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE | Vendita da piazza a piazza - Luogo di consegna della merce e di pagamento del prezzo - Individuazione - Criteri - Assunzione del rischio e delle spese del trasporto - Rilevanza ai fini della competenza per territorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495203-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE

Nella vendita da piazza a piazza, in mancanza di patto o uso contrario, il luogo di consegna della merce, ai sensi dell'art. 1510 comma secondo cod. civ., e di pagamento del prezzo รจ quello in cui il venditore rimette la cosa al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)