Sez. 3, Sentenza n. 538 del 15/02/1969 (Rv. 338686 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - VENDITA DI COSE MOBILI CON SPEDIZIONE - LUOGO IN CUI LA COSA E RIMESSA AL VETTORE - CLAUSOLA DEL PAGAMENTO 'FRANCO ARRIVÒ - DEROGA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - VENDITA DI COSE MOBILI CON SPEDIZIONE - LUOGO IN CUI LA COSA E RIMESSA AL VETTORE - CLAUSOLA DEL PAGAMENTO 'FRANCO ARRIVÒ - DEROGA - ESCLUSIONE.*
In tema di compravendita di cose mobili, il pagamento del prezzo deve essere eseguito, in Mancanza di patto o uso contrario, nel luogo della consegna della cosa venduta luogo che nelle vendite con spedizione si identifica, in forza della disposizione del secondo comma dell'art. 1510 cod.civ., in quello in cui la cosa viene rimessa al vettore. Tale norma non puo ritenersi derogata dalla clausola del pagamento 'franco arrivò, la quale riguarda unicamente il regolamento delle spese di trasporto e non puo, senza il concorso di altri elementi, essere interpretata quale espressione di una volonta delle parti intesa a spostare il luogo della consegna (applicazione in tema di Competenza territoriale). (V. 467-66, mass. N.320923 2838-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)