Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 20/03/1998 (Rv. 513786 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Accordi in sede di separazione fra i coniugi sul futuro regime giuridico del divorzio - Invalidità per illeceità della causa - Configurabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio devono considerarsi invalidi per illiceità della causa, sia nella parte riguardante i figli, sia in quella concernente l'assegno spettante all'ex coniuge, in forza della indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)