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Sez. 1, Sentenza n. 1315 del 20/02/1996 (Rv. 495925 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Accordi tra coniugi per il caso di futuro ed eventuale divorzio - Invalidità.
Stato
decisa il 1996-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495925-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in costanza di matrimonio, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio devono considerarsi invalidi per illiceità della causa sia nella parte riguardante i figli, sia nella parte concernente l'assegno spettante all'ex coniuge, in tutte le sue componenti, in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)