Sez. 3, Sentenza n. 14046 del 04/06/2013 (Rv. 626745 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Contratto concluso senza l'assistenza delle organizzazioni professionali - Disciplina della nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
Qualora un contratto di affitto agrario venga concluso in violazione del terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, non si determina la nullità dell'intero negozio, bensì l'automatica sostituzione - ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. - delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste, ferma restando l'esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, secondo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23 com. 3, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)