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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1827 del 25/01/2018 (Rv. 647586 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Contratto concluso senza l’assistenza delle organizzazioni professionali - Nullità parziale ex art. 1419 c.c. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2018-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647586-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

Qualora un contratto di affitto agrario venga concluso in violazione dell'art. 23, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, non si determina la nullità dell'intero negozio, bensì l'automatica sostituzione - ai sensi dell'art. 1339 c.c. - delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste, ferma restando l'esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23 com. 3, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)