Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967 (Rv. 330594 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - CONFLITTO DI LEGGE (IUS SUPERVENIENS) - APPLICABILITA DELLA LEGGE SUCCESSIVA AGLI EFFETTI DI RAPPORTI ANTERIORI - LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - CONFLITTO DI LEGGE (IUS SUPERVENIENS) - APPLICABILITA DELLA LEGGE SUCCESSIVA AGLI EFFETTI DI RAPPORTI ANTERIORI - LIMITI.*
Il principio dell, irretroattivita della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti gia verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorche conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. Conforme alla sentenza n.1115-66, massima n.322230.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)