Sez. 1, Sentenza n. 1812 del 09/06/1972 (Rv. 358806 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DEBITO D'IMPOSTA - LEGGE N 280 DEL 1971 - CARATTERE INNOVATIVO - IMMEDIATA APPLICAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI MORA - NECESSITA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DEBITO D'IMPOSTA - LEGGE N 280 DEL 1971 - CARATTERE INNOVATIVO - IMMEDIATA APPLICAZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI MORA - NECESSITA.*
La legge 22 maggio 1971 n 280, nel regolare la particolare ipotesi di ineleggibilita per debito di imposta verso il comune, fa derivare la ineleggibilita in questione non piu dalla sola notificazione della cartella esattoriale, ma dall'avvenuto compimento di un ulteriore atto, ossia la notificazione dell'avviso di mora, che l'esattore deve previamente effettuare, con l'invito ad adempiere entro cinque giorni, quando intenda iniziare l'espropriazione contro il debitore moroso. La legge predetta, nonostante il suo carattere innovativo, trova immediata applicazione, poiche non incide sul fatto compiuto, ma regola l'effetto di esso autonomamente considerato, espandendo la capacita soggettiva di diritto pubblico di essere eletti. (V 858'69, mass n 339217; 2926'67, mass n 330594).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 189, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 191, Legge 22/05/1971 num. 280, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 201, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)