Sez. 3, Sentenza n. 2942 del 09/11/1973 (Rv. 366586 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDA DI UNA PARTE PER LE RESTITUZIONI E RIDUZIONI IN PRISTINO IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA E DELL'ALTRA PARTE PER LA DECISIONE DELLA QUESTIONE OGGETTO DELLA LITE PRINCIPALE - PRONUNCIA SU ENTRAMBE LE DOMANDE CON UNICA SENTENZA - NECESSITA - CONDIZIONI. *
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDA DI UNA PARTE PER LE RESTITUZIONI E RIDUZIONI IN PRISTINO IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA E DELL'ALTRA PARTE PER LA DECISIONE DELLA QUESTIONE OGGETTO DELLA LITE PRINCIPALE - PRONUNCIA SU ENTRAMBE LE DOMANDE CON UNICA SENTENZA - NECESSITA - CONDIZIONI. *
Quando dinanzi al giudice di rinvio siano state proposte da una parte domande di restituzione o riduzione in pristino conseguenti alla sentenza di Cassazione e sia stato richiesto dalla parte avversa la congiunta decisione della questione di merito, oggetto della lite principale, il giudice di rinvio - ove apprezzi la non interferenza del cumulo sulla definizione della prima domanda - deve provvedere su tutte le domande, pronunciando con unica sentenza. (V 2516/71, mass n 353557; 2356/69, mass n 341786).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)