Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 26/07/1971 (Rv. 353557 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DI CASSAZIONE - SI PROPONGONO DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - CONGIUNTAMENTE O SEPARATAMENTE CON LA DOMANDA PRINCIPALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DI CASSAZIONE - SI PROPONGONO DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - CONGIUNTAMENTE O SEPARATAMENTE CON LA DOMANDA PRINCIPALE.*
Il giudice di rinvio deve provvedere ante omnia sulle domande di restituzione di quanto pagato in virtu della sentenza cassata, senza subordinarne la relativa decisione all'esito finale della lite principale, e percio non e da escludersi che i due giudizi possano essere proposti autonomamente e trattati separatamentè se proposti congiuntamente il giudice di rinvio deve provvedere senz'altro sulle domande di restituzione se non possa provvedere contestualmente sulla domanda principale. Comunque, l'autonomia dei giudizi e tale che, se e esaurito il giudizio di rinvio, le domande di restituzione possono proporsi innanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie. Di conseguenza deve ritenersi che, data l'autonomia della domanda diretta alla restituzione di quanto pagato o dato in esecuzione di una sentenza poi cassata, rispetto alla domanda principale, oggetto del giudizio di rinvio, nessuna preclusione puo verificarsi in relazione a questo per avere le parti proposto separatamente dinanzi al giudice competente, secondo le norme ordinarie la domanda di restituzione o di riduzione in pristino prevista dall'art 389 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)