Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 06/07/2015 (Rv. 635925 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Reintegrazione nei diritti di brevetto ex art. 193 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Diligenza richiesta dalle circostanze - Ricorso ad un mandatario specializzato - Eventi eccezionali - Necessità - Fattispecie in tema di interruzione di energia elettrica.
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Ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la nozione di "diligenza richiesta dalle circostanze" - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - va posta in relazione con il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si colloca, in modo da poter valutare se un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell'attività ha omesso di svolgere. Pertanto, il ricorso ad un mandatario specializzato, che, come richiesto dalle normative comunitarie, deve disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l'involontaria inosservanza, comporta che solo eventi eccezionali possano determinare una "restitutio in integrum". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata considerando scusabile, sebbene non imprevedibile, il tardivo deposito della traduzione del brevetto dovuto ad un'improvvisa interruzione dell'energia elettrica che aveva impedito la memorizzazione di dati pur tempestivamente trasmessi al mandatario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 193 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)