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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7496 del 15/03/2019 (Rv. 653227 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Reintegrazione nei diritti di brevetto ex art. 193 c.p.i. – Presupposti - Diligenza richiesta dalle circostanze - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653227-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

In tema di proprietà industriale, l'art. 193 d.lgs. n. 30 del 2005 contempla una procedura di reintegrazione nei termini per il versamento del c.d. "diritto" (o tributo) finalizzato al mantenimento del brevetto; detta procedura - che consente di sanare gli effetti giuridici negativi derivanti dal mancato rispetto, nei confronti dell'UIBM o della Commissione ricorsi, di un termine la cui inosservanza comporta la perdita del diritto o di una facoltà di ricorso - presuppone la prova, da parte dell'istante, di avere impiegato la diligenza richiesta dalle circostanze in relazione al caso specifico.(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'istanza di rimessione avanzata da una società mandataria, consulente professionale nella materia di riferimento, la quale, proprio in ragione delle sue caratteristiche, avrebbe dovuto essere dotata di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini, tale da escluderne l'involontaria inosservanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 193, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)