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Sez. 1, Sentenza n. 4387 del 04/03/2015 (Rv. 634684 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Reintegrazione nei diritti di brevetto ex art. 193 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Diligenza richiesta dalle circostanze - Ricorso ad un mandatario specializzato - Eventi eccezionali ed imprevedibili - Necessità.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634684-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

Ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la nozione di "diligenza richiesta dalle circostanze" - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - va posta in relazione con il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si colloca, in modo da poter valutare se un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell'attività ha omesso di svolgere. Pertanto, il ricorso ad un mandatario specializzato, dovendo quest'ultimo disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l'involontaria inosservanza - come richiesto dalle direttive comunitarie riguardanti i procedimenti in questione - comporta che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all'esperienza, possano determinare una "restitutio in integrum".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 193, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)