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Sez. 3, Sentenza n. 6735 del 10/05/2002 (Rv. 554297 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Inadempimento del medico - Conseguenza - Mancato esercizio del diritto di interrompere la gravidanza - Possibilità di vita autonoma del feto - Rilevanza - Fatto che esclude l'esercizio del diritto - Onere della prova - Ripartizione tra attore e convenuto.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554297-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Nella causa tra la donna che chiede il risarcimento dei danni derivatile dal non aver potuto esercitare il suo diritto ad interrompere la gravidanza, ed il medico che sostiene l'insussistenza del nesso causale perché la donna non avrebbe comunque potuto esercitarlo, alla donna spetta provare i fatti costitutivi del diritto, al medico i fatti idonei ad escluderlo. Pertanto non spetta alla donna provare che quando è maturato l'inadempimento del medico il feto non era ancora pervenuto alla condizione della possibilità di vita autonoma, ma spetta al medico provare il contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)