Sez. L, Sentenza n. 4346 del 11/05/1987 (Rv. 453093 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE- PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE- PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - PORTATA.*
Anche in relazione al licenziamento disciplinare - cui sono applicabili le garanzie procedurali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (oggetto della dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982) - il principio dell'immediatezza della contestazione, la quale può riguardare anche un comportamento complessivo del lavoratore risultante da singole mancanze, dev'essere inteso in senso relativo, avendo riguardo alla necessità , specie nell'ipotesi ora detta, di un'adeguata valutazione della condotta del lavoratore. (V 3835/81, mass n 414472; (V 2266/81, mass n 413002).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)