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Sez. L, Sentenza n. 4346 del 11/05/1987 (Rv. 453093 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE- PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453093-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE- PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - PORTATA.*

Anche in relazione al licenziamento disciplinare - cui sono applicabili le garanzie procedurali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (oggetto della dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982) - il principio dell'immediatezza della contestazione, la quale può riguardare anche un comportamento complessivo del lavoratore risultante da singole mancanze, dev'essere inteso in senso relativo, avendo riguardo alla necessità, specie nell'ipotesi ora detta, di un'adeguata valutazione della condotta del lavoratore. (V 3835/81, mass n 414472; (V 2266/81, mass n 413002).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)