Sez. L, Sentenza n. 2266 del 14/04/1981 (Rv. 413002 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - APPLICAZIONE RIGOROSA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - APPLICAZIONE RIGOROSA - ESCLUSIONE.*
Il principio dell'immediatezza che condiziona la tempestivita e la validita del licenziamento per giusta causa deve essere inteso in senso relativo, specie quando il comportamento del lavoratore, che costituisce la ragione del recesso del datore di lavoro, consta in una serie di Atti la cui valutazione deve essere compiuta unitariamente con apprezzamento complessivo degli episodi che convergono nel comporre una unica condotta. (Conf 3331/78, mass n 392763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)