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Sez. 3, Sentenza n. 2850 del 07/05/1982 (Rv. 420734 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - IMPREVEDIBILITÀ - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420734-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - IMPREVEDIBILITÀ - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*

La maggiore somma dovuta per effetto della svalutazione non rappresenta il maggior danno previsto dal secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. in ordine alle sole prestazioni pecuniarie, ma la commisurazione del danno originario ai nuovi valori della moneta, e, poiché la maggiore quantità monetaria vale a risarcire il primitivo danno e cioè ad assicurare al creditore il valore intrinseco della prestazione mancata, non può ritenersi opponibile dal debitore la non prevedibilità della svalutazione monetaria. (Conf 819/71, mass n 350655).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)