Sez. 1, Sentenza n. 819 del 24/03/1971 (Rv. 350655 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - EQUIPARAZIONE AL MAGGIOR DANNO PREVISTO DALL'ART 1224, SECONDO COMMA COD CIV - ESCLUSIONE - IMPREVEDIBILITA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - OPPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - EQUIPARAZIONE AL MAGGIOR DANNO PREVISTO DALL'ART 1224, SECONDO COMMA COD CIV - ESCLUSIONE - IMPREVEDIBILITA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - OPPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
La maggiore somma dovuta per effetto della svalutazione non rappresenta il maggior danno previsto dal secondo comma dell'art 1224 cod civ in ordine alle sole prestazioni pecuniarie, ma la commisurazione del danno originario. E, poiche la maggiore quantita monetaria vale a risarcire il primitivo danno, e cioe ad assicurare al creditore il valore intrinseco della prestazione mancata, non puo ritenersi opponibile dal debitore la non prevedibilita della svalutazione monetaria. (V 2016'70, mass n 348098' 1285'68, mass n 332845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)