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Sez. 2, Sentenza n. 1557 del 13/02/1988 (Rv. 457624 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - PERCEZIONE DI PARTE DEL PREZZO - DANNO EMERGENTE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457624-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - PERCEZIONE DI PARTE DEL PREZZO - DANNO EMERGENTE - NOZIONE.*

Nell'ipotesi di inadempimento del venditore il quale abbia in parte ricevuto il prezzo, il danno emergente è rappresentato non dal valore del bene che non è entrato nel patrimonio dell'acquirente, ma dalla parte del prezzo versata dall'acquirente alla controparte in conseguenza della vendita. Nella stessa ipotesi il mancato guadagno è invece rappresentato dalla differenza tra il valore dell'immobile al momento in cui sarebbe entrato nel patrimonio dell'acquirente, se il contratto fosse stato adempiuto, ed il prezzo pattuito che sarebbe stato pagato dall'acquirente stesso e tale momento si identifica con quello dell'avvenuta restituzione dell'acconto versato (non già con quello in cui l'inadempimento del venditore è divenuto definitivo, rilevante nel diverso caso in cui il compratore non abbia versato, nemmeno in parte, il prezzo). (Conf 747/86, mass n 444292; (Conf 2850/82, mass n 420734).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)