Sez. 1, Sentenza n. 119 del 09/01/2004 (Rv. 569337 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Documento rilevante - Identificazione con l'oggetto del diritto esercitato in causa - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il documento rilevante per il riconoscimento di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è quello provocato dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole, quale ne sia l'esito, non quello che la posizione sostanziale della parte in essa vittoriosa subisca per il protrarsi del fatto lesivo della parte soccombente. Tale ultimo pregiudizio deriva non dalla lungaggine del processo, ma dal comportamento del soggetto passivo del rapporto allegato in giudizio, e trova tutela piena (non soltanto di tipo indennitario) nel rapporto con quel soggetto, mediante richieste da formularsi nello stesso giudizio od in separata sede (facendo valere, ove si tratti di obbligazione pecuniaria, il diritto agli interessi ed all'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)