Sez. 1, Sentenza n. 19204 del 30/09/2005 (Rv. 585182 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del termine ragionevole di durata del processo - Equa riparazione - Parte soccombente - Danno non patrimoniale conseguente all'eccessiva durata del processo - Configurabilità - Giudizio per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità - Infermità invalidante sopravvenuta in corso di causa - Ragionevole durata del giudizio - Determinazione in base al solo tempo processuale successivo all'insorgenza dell'infermità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale, dipendente dall'ansia e dalla sofferenza per l'eccessivo prolungarsi della causa e per la perdurante incertezza sulle questioni dedotte in lite, prescinde dall'esito di questa, sicché anche la parte (poi) soccombente può subire afflizione e pregiudizio per l'esorbitante attesa della decisione, salvo l'accertamento di abuso del processo o di lite temeraria. Deve di conseguenza escludersi che, nella valutazione della ragionevole durata di un giudizio promosso nei confronti di ente previdenziale per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, il giudice dell'equa riparazione possa tenere conto del solo tempo processuale successivo all'insorgenza dell'infermità invalidante, ove questa risulti sopravvenuta in corso di causa.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)