Sez. L, Sentenza n. 16046 del 17/08/2004 (Rv. 577588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'inquadramento di dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) assegnato a mansioni superiori per sostituzione di altro dipendente utilizzato in altro settore della società, ex art. 29 c.c.n.l. 1990/1992.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che, interpretando l'art. 29 c.c.n.l. 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nella parte in cui prevede la promozione automatica dei dipendenti in caso di assegnazione a mansioni superiori per oltre novanta giorni in sostituzione di agenti in missione aventi diritto alla conservazione del posto, aveva applicato tale disposizione nella diversa ipotesi in cui la sostituzione aveva riguardato un agente utilizzato - se pure con la forma impropria del distacco - presso altro settore della stessa azienda, sul presupposto della equiparabilità di tale ipotesi a quella contemplata nella indicata clausola contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)